Ma vediamo nello specifico come calcolare il bollo auto, la sua scadenza, le eventuali sanzioni applicate in caso di mancato pagamento nei termini previsti per legge, se esistono casi di esenzione e quando il pagamento del bollo si prescrive e il proprietario dell’auto non è più tenuto a versarlo.
Come calcolare il bollo auto
Il costo del bollo auto dipende dalla prestanza del veicolo espressa in Kw (generalmente questo dato si trova all’interno del libretto di circolazione al punto P2) e la classe “(euro 1,2,3,4,5 e 6)” che si trova sul libretto di circolazione al punto V9. Ovviamente a parità di kilowatt, un auto euro 3 pagherà di più di un auto euro 6. Vediamo nello specifico i singoli costi applicati alle varie classi:
- per le classi euro 4,5 e 6 l’ammontare è di 2,58 euro per ogni kilowatt fino a 100 e di 3,87 euro per ogni kw oltre i 100;
- per la classe euro 3 l’ammontare è di 2,70 per ogni kilowatt fino a 100 e di 4,05 euro per ogni kw oltre i 100;
- classe euro 2 l’ammontare è di 2,80 euro per ogni kilowatt fino a 100 e di 4,20 euro per ogni kw oltre i 100,
- classe euro 1 l’ammontare è di 2,90 euro per ogni kilowatt fino a 100 e di 4,35 euro per ogni kw oltre i 100;
- per la classe euro 0 l’ammontare è di 3 euro per ogni kilowatt fino a 100 e di 4,50 euro per ogni kw oltre i 100.
Per conoscere la somma da pagare bisogna moltiplicare i kilowatt (senza decimali) per l’imposta della regione di residenza.
Superbollo come si calcola
Attenzione! I proprietari di autoveicoli con una potenza superiore a 185 kw sono soggetti al superbollo:
- 20 euro da aggiungere all’importo del bollo normale per ogni kw che supera la soglia dei 185;
- 12 euro da aggiungere all’importo del bollo normale per ogni kw che supera la soglia dei 185 se sono trascorsi 5 anni dalla data di fabbricazione dell’autoveicolo;
- 6 euro da aggiungere all’importo del bollo normale per ogni kw che supera la soglia dei 185 se sono trascorsi 10 anni dalla data di fabbricazione dell’autoveicolo,
- 3 euro da aggiungere all’importo del bollo normale per ogni kw che supera la soglia dei 185 se sono trascorsi 15 anni dalla data di fabbricazione dell’autoveicolo.
Se sono trascorsi 20 anni dal momento di fabbricazione dell’autoveicolo il proprietario non è più obbligato al pagamento del superbollo.
Calcolo del bollo in base alla targa del veicolo
Per il calcolo del bollo auto, l’ACI e l’Agenzia delle Entrate mettono a disposizione un servizio online completamente gratuito. Il servizio è disponibile sette giorni su sette, dalle 7.00 del mattino alle 24.00.
Sarà sufficiente inserire i dati richiesti, quali il numero della targa e il comune di residenza per ottenere in tempo reale l’importo che occorrerà versare a titolo di bollo auto. Il servizio non è fruibile per i residenti della provincia autonoma di Bolzano.
Per accedere al servizio seguire il presente link.
Scadenza bollo auto, sanzioni e prescrizione
Quando scade il bollo auto? L’ammontare dovuto per il bollo auto può essere versato, senza essere soggetti ad alcun tipo di sanzione o interesse, fino alla fine del mese seguente a quello di scadenza. Molti si chiederanno a questo punto quando scade il bollo auto. La scadenza in realtà dipende dal modello e dalla potenza del veicolo:
- per un autoveicolo con potenza inferiore a 36 kw la scadenza è a gennaio e a luglio;
- per un autoveicolo con potenza superiore a 36 kw la scadenza è ad aprile, agosto e dicembre.
Il pagamento del superbollo invece segue la scadenza del bollo normale. Se la scadenza del bollo ordinario è a gennaio, sia il bollo ordinario che il superbollo potrà essere pagato senza subire maggiorazioni entro il 28 febbraio.
Per i veicoli nuovi il bollo va pagato entro la fine del mese d’immatricolazione. Se l’immatricolazione è avvenuta negli ultimi 10 giorni del mese, il bollo potrà essere pagato entro il mese successivo.
Bollo auto, sanzioni tardato pagamento
Se il bollo auto non viene pagato entro i termini di scadenza, il proprietario del veicolo potrà accedere ad un pagamento in ritardo. Attraverso il ravvedimento operoso, si può effettuare il pagamento in ritardo andando incontro a sanzioni ed interessi che crescono proporzionalmente alla lunghezza del ritardo:
- entro 14 giorni verranno applicati sanzioni pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo + interessi legali,
- dai 15 ai 30 giorni di ritardo verranno applicati sanzioni pari all’1,5% dell’ammontare originario del bollo + interessi legali;
- dai 31 ai 90 giorni di ritardo verranno applicati sanzioni pari all’1,67% dell’ammontare originario del bollo + interessi legali;
- dopo 91 giorni ed entro 1 anno di ritardo verranno applicati sanzioni pari al 3,75% dell’ammontare originario del bollo + interessi legali;
- oltre 1 anno di ritardo verranno applicati sanzioni pari al 30% dell’ammontare dovuto + gli interessi moratori.
Il bollo auto può essere pagato presso gli istituti bancari, anche usufruendo degli sportelli automatici ATM o via internet; gli uffici postali; tabaccai convenzionati; le Agenzie Pratiche Auto e delegazioni ACI.
Prescrizione bollo
La prescrizione, istituto disciplinato dal Codice Civile all’art 2934 e ss prevede che il diritto del titolare si estingue se non viene esercitato entro un certo periodo di tempo. Nello specifico caso del bollo auto se il proprietario non lo paga entro i termini previsti per legge, Agenzia delle Entrate Riscossione (ex equitalia) deve inviare una cartella esattoriale per sollecitarne il pagamento entro il terzo anno dalla scadenza del termine.
Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione (ex equitalia) non ottemperi all’obbligo di inviare la relativa cartella esattoriale entro i termini, il mancato pagamento si prescrive. Agenzia delle Entrate Riscossione (ex equitalia) non potrà vantare alcun diritto nei confronti del proprietario automobilistico.
Esenzione bollo auto
A partire dal 2015, le auto elettriche non sono soggette al versamento del bollo auto per i primi 5 anni dall’immatricolazione. Inoltre, la legge 104 del 1992 esonera dal versamento del bollo auto le vetture intestate a disabili. L’esenzione vale anche per i veicoli intestati a persone che hanno a loro carico, dal punto di vista fiscale, persone disabili o invalidi.
Se a richiedere l’esenzione del pagamento del bollo auto è direttamente il disabile in quanto intestatario del veicolo non vengono posti limiti dal punto di vista reddituale. L’esenzione spetta cioè a prescindere della situazione economica del richiedente. Se a richiedere l’esenzione è invece un parente del disabile, l’esenzione è riconosciuta solo se il reddito del richiedente non supera i 2.840,51 euro lordi.
Sono esenti dal pagamento del bollo le auto storiche, ossia quelle immatricolate da oltre 30 anni. I detentori di auto storiche sono tenuti semplicemente al pagamento di un piccolo contributo annuo che varia, da Regione a Regione, tra i 25,82 e i 30 euro.